Art. 5.
(Controllo interno sul sistema di
informazione per la sicurezza).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere i), l) e m).
      2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.
      3. I controlli esercitati sull'attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri

 

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può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno o del Ministro della difesa.
      4. Il capo dell'ufficio di Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata, su proposta del segretario generale del CESIS, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.
      5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.
      6. Con il decreto istitutivo dell'ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell'ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell'ufficio. Non è consentito il passaggio dall'Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi.
      7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi.